DISPOSITIVO DI AUTENTICAZIONE E FIRMA DIGITALE

1) Che cos'e'?
E' un dispositivo (generalmente sottoforma di carta di credito o, ormai piu' spesso, di "chiavetta" USB) contenente i certificati digitali di autenticazione e firma digitale, rilasciato da un Ente Certificatore accreditato presso AgID.

2) A cosa serve?
Ha una duplice funzione: di identificazione in rete (autenticazione) e di sottoscrizione di documenti informatici, attraverso il procedimento di firma elettronica.

3) Per quali servizi telematici e' valido?
Per tutti i servizi telematici che richiedano identificazione sicura in rete, e quindi non soltanto al Punto di Accesso (per es. Torino Facile, INPS, pst.giustizia.it ecc.).

4) Dove lo acquisto a Torino?
Senza pretesa di esaustivita', si segnala la possibilita' di richiedere il dispositivo, con rilascio immediato, recandosi di persona presso i seguenti enti autorizzati:
1) Di Clemente Software e Servizi s.r.l.., presso la sede di Via Boucheron n. 3, nei seguenti giorni e orari: dal lunedi' a venerdi' 9:30 - 12:30 e il lunedi' anche 14:15 - 17:30;
2) InfoCert S.p.A., presso la Camera di Commercio di Torino. Tutte le informazioni del caso alla pagina web http://www.to.camcom.it/cns.

5) Posso delegare qualcuno alla richiesta della smart card?
No, dal momento che si tratta a tutti gli effetti di un documento di identita'.

6) Si puo' avere una "smart card di studio"?
No, in quanto il dispositivo di autenticazione e firma digitale e' rilasciato unicamente alla persona fisica.

7) Si può richiedere un dispositivo senza certificato di firma digitale?
Si', e' possibile, e va richiesto al momento del rilascio.

8) Come configuro il dispositivo sul mio computer ai fini dell'autenticazione?
Seguendo le istruzioni fornite dal venditore.

9) Come posso sottoscrivere digitalmente un documento (ad es. il modulo di richiesta di iscrizione al PdA)?
Seguendo le istruzioni relative al singolo dispositivo, come fornite dall'Ente Certificatore.
I software di firma piu' diffusi sono ArubaSign (per dispositivi ArubaPEC) e DiKe (per dispositivi InfoCert).

10) Come posso richiedere assistenza per la configurazione e l'uso?
Rivolgendosi allla società/ente che ci ha venduto il dispositivo e in subordine, allo Sportello Servizi Telematici dell'Ordine.
Per le richieste mezzo email (servizitelematici@ordineavvocatirotino.it) è necessario riportare esattamente il messaggio di errore visualizzato e indicare:
a) tipo di dispositivo (formato: chiavetta USB – es. argentata, bianca e arancio, chip Incard o Oberthur - o card -; ente certificatore: es. ArubaPEC, InfoCert);
b) sistema operativo (es. Windows XP, Windows Vista, Windows 7; MacOS; Linux);
c) browser internet in uso (es. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, etc.).

PUNTO DI ACCESSO (PdA)

1) Che cos'e'?
E' un'infrastruttura informatica gestita dall'Ordine degli Avvocati di Torino secondo la normativa sul Processo Telematico (reperibile su www.processotelematico.giustizia.it ).

2) A cosa serve?
A fornire i servizi di consultazione PolisWeb e altri servizi relativi al Processo Telematico.

3) Chi può iscriversi?
Tutti gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine di Torino, muniti di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato all’Ordine e di "chiavetta".

4) Come ci si iscrive?
Unicamente in via telematica direttamente sul sito www.pdatorino.it, secondo le istruzioni presenti nella Guida “passo passo”.

5) Quando sarò abilitato ad accedere al PdA?
L'abilitazione si perfeziona qualche giorno dopo la consegna all'Ordine della risultanza della procedura informatica di iscrizione, tale risultanza deve essere sottoscritta (in forma autografa o digitalmente e spedita all'indirizzo servizitelematici@ordineavvocatirotino.it).

6) Devo per forza iscrivermi al Punto di Accesso dell'Ordine o posso sceglierne un altro?
E' possibile rivolgersi a qualunque fornitore di Punto di Accesso accreditato presso il Ministero della Giustizia: l'elenco dei fornitori è reperibile sul sito pst.giustizia.it sezione "Punti di Accesso".

7) All'accesso il sistema, invece di richiedere il PIN, richiede la “Password principale per CNS”: che cos'è?
Si tratta in ogni caso del codice PIN rilasciato con il dispositivo; se il codice non viene riconosciuto, consultare la risposta alla domanda n. 9 presente in questa sezione.

8) Funzionava tutto perfettamente, ma improvvisamente ora non riesco più ad accedere: cosa devo fare?
a) dispositivi di ArubaPEC/DCS (Accedo Compact e Accedo Memory)
Le cause più comuni sono: che la carta SIM presente all'interno della smart card sia scivolata dall'alloggiamento o che il pin si sia bloccato, in ogni caso si rimanda alla pagina ufficiale di assistenza; della società DCS in cui è possibile eseguire le dovute procedure di verifica e rispristino della smart card.
b)dispositivi Infocert
Si rimanda alla pagina ufficiale di assistenza; e per problemi legati al blocco del pin alla consultazione della presente guida
c) con Mozilla Firefox, viene visualizzato il codice di errore “ssl_error_unsupported_cert_alert”:
all'accesso occorre selezionale il certificato indicato con la dicitura "CNS:CNS" o "CNS:AuthCertificate" e non quello "CNS:DS” (l'errore consiste nel fatto che Firefox riconosce il certificato di firma al posto di quello di autenticazione).

9) Dopo aver digitato il PIN, compare il messaggio "Sessione non più valida. Contattare il supporto". Cosa devo fare?
Verosimilmente si sta, erroneamente, accedendo attraverso la pagina https://torino.pdatorino.it/chiusa.
Occorre assicurarsi di accedere sempre dalla pagina http://torino.pdatorino.it oppure http://www.pdatorino.it .

CORSI PER IL PROCESSO TELEMATICO

1) Struttura dei corsi
L'Ordine, in previsione del 30 giugno 2014, ha intensificato notevolmete l'erogazione dei corsi inerenti il Processo Telematico, suddividendo l'offerta formativa in moduli dedicati add argomenti specifici: PEC e firma digitale, Deposito Telematico, Processo Penale, approfondimenti giurisprudenziali, notifiche in proprio mezzo PEC, ecc. .
Tutto il materiale dei corsi è disponibile nella sezione Formazione di questo sito.
I corsi della durata di circa 2 ore sono gratuiti e danno diritto a due crediti formativi. Iscrizione su Riconosco.

2) Dove si svolgono?
Solitmante presso i locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino o presso le maxi aule del Tribunale.

3) Dove posso trovare le slide proiettate ai Corsi?
Tutto il materiale dei corsi è disponibile nella sezione Formazione di questo sito.

DEPOSITI TELEMATICI

1) Quali atti devo depositare obbligatoriamente e quali facoltativamente

L’art 44 del D.L. 90 24 giugno 2014, dispone che: (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali)
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. 2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.». c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente: «9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. ».

2) Cosa mi occorre per depositare telematicamente?
a) una Chiavetta
b) una PEC (comunicata all’Ordine)
c) un Software per il deposito: al link http://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/convenzioni è possibile reperire l’elenco delle convenzioni stipulate dall’Ordine di Torino.

3) Come deve avvenire il deposito degli atti?
Occorre creare sul proprio computer, attraverso un apposito software, una “busta” informatica dotata delle caratteristiche previste dalla normativa tecnica (reperibile al sito http://pst.giustizia.it ). Il deposito avviene, attraverso l’indirizzo PEC comunicato dall’avvocato all’Ordine ai sensi della L. 2/2009. Vedere anche la sezione deposito telematico di questo sito

4) Che caratteristiche deve avere l'atto da inserire nella busta?
L'atto principale deve essere in formato pdf, ottenuto mediante una trasformazione da programma di videoscrittura (Word, Openoffice, ..). Il file “atto” non può essere il frutto di una scansione, la quale non permette la funzione di copia e incolla.

5) Fino a quanti documenti posso inserire nella c.d. "busta telematica"?
Non ci sono limiti al numero di documenti ma occorre tenere conto che la dimensione massima della busta accettata dal sistema del PCT è pari a 30 MB. Poiché il processo di cifratura dell’allegato della busta determina un aumento del “peso” della stessa pari quasi al doppio, occorre usare l'accortezza di scansionare i documenti con la risoluzione più bassa concessa dal proprio dispositivo scanner (100/150 dpi in modalità "TESTO" e non a colori), in modo da non superare i 15 MB totali.

6) E' vero che la procura alle liti deve essere “a parte” rispetto all'atto introduttivo?
La procura alle liti su foglio a parte è assolutamente valida ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 c.p.c. come modificato dall’art. 45, c. 9, lett. c), l. 69/2009 ed anzi è richiesta per gli atti depositati in via telematica;

7) Come deve esser la procura alle liti “a parte” ai fini del deposito telematico?
Il testo della procura deve avere le stesse caratteristiche di quella inserita abitualmente in calce o a margine degli atti, con l'accortezza di individuare la finalità del rilascio della procura stessa (“per il ricorso per decreto ingiuntivo contro la società X”, “per la procedura esecutiva contro Tizio”) onde evitare eccezioni. La procura dovrà esser sottoscritta personalmente dal cliente e dall'avvocato per autentica, scansionata, inserita tra i documenti allegati all'atto della busta informatica e, infine, dotata di firma digitale del legale, apposta durante la procedura guidata di creazione della busta. . La procura può anche esser costituita da un documento informatico proveniente dal cliente e dotato di firma digitale e, una volta inserito tra gli allegati della busta, firmato digitalmente anche per autentica dall'avvocato. Naturalmente non viene meno la necessità di contestualità della sottoscrizione dell'assistito e dell'autentica del legale.

8) Posso chiedere le copie degli atti e dei provvedimenti attraverso il PdA?
No. Anche se la funzione appare attiva in corrispondenza del profilo dell'atto/provvedimento (fascicolo, documenti), al momento in realtà non è prevista alcuna modalità di gestione delle richieste e del rilascio copie, da parte dell'Ufficio Giudiziario di Torino né, al momento, su altri Uffici.

POLISWEB

1) Che cos'è?
Detto in parole semplici, il servizio Polisweb è un sistema che consente la consultazione telematica dei registri informatici delle cancellerie dei Tribunali, delle Corti d'Appello e delle eventuali altre istituzioni giudiziarie che adottano tale sistema.
La consultazione avviene da remoto tramite la rete internet, da qualunque computer connesso alla rete ed è consentita soltanto ai soggetti ad essa autorizzati, ossia, in primo luogo, agli avvocati.
Mediante Polisweb ogni avvocato può accedere alle informazioni relative ai -soli- fascicoli nei quali risulta costituito in cancelleria. E' possibile anche avere informazioni in merito ai procedimenti in cui il cliente dell'avvocato è stato convenuto in giudizio, purché l'avvocato conosca i nomi delle parti e la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto introduttivo. Le informazioni disponibili riguardano i dati completi del fascicolo - autorità, parti, numero di ruolo, elenco dei provvedimenti del giudice, udienze etc..- e in futuro saranno ampliate, consentendo l'estrazione di copia dei documenti prodotti dalle parti, dei provvedimenti del giudice, delle comunicazioni di cancelleria, etc. Insomma, l'equivalente del contenuto cartaceo dei fascicoli d'ufficio e di parte. I dati possono essere consultati in ordine cronologico o in ordine di fascicolo.
Il servizio Polisweb è disponibile sia attraverso i Punti di Accesso sia sul sito pst.giustizia.it.

2) Non vedo un mio fascicolo: cosa devo fare?
Occorre sincerarsi di essere stati inseriti, e correttamente, nell'anagrafica dell'Ufficio, con particolare riferimento al Codice Fiscale (identificativo univoco di ogni utente esterno). Va tenuto presente che, nel caso di più difensori in delega congiunta o disgiunta, l'Ufficio provvede all'inserimento a sistema di tutti i nominativi, allo stato, solo dietro esplicita richiesta. Ciò vale anche, e a maggior ragione, per i fascicoli fuori Distretto.
In generale, pertanto, vale la regola in base alla quale i dati esposti dai sistemi Polisweb sono amministrati direttamente dagli Uffici Giudiziari titolari.

3) Un fascicolo di mia pertinenza non contiene alcuni eventi o contiene annotazioni errate: perché? Cosa devo fare?
Ciò dipende da un incompleto o errato caricamento dei dati del fascicolo nel sistema informatico da parte della Cancelleria: occorre rivolgersi direttamente alla Cancelleria competente.

4) In Casella, cliccando su “Vai al fascicolo sul Polisweb”, compare il segeuente errore: “$)No Deserializer found to deserialize a '{urn:CONS-ABI-BE}execute' using encoding style 'http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/'."
Si tratta di un errore noto, che si genera unicamente sui fascicoli di esecuzione (SIECIC), e unicamente quando si preme sul tasto presente nella Casella del PdA.
E' sufficiente andare a recuperare la pratica senza utilizzare quel tasto (entrando nel PolisWeb, cioè, attraverso il tasto "PolisWeb PCT" all'interno della sezione "PolisWeb" del Punto di Accesso, e poi ricercando la pratica nel Registro Esecuzioni - SIECIC - dal menu grigio sulla sinistra).

RICHIESTE DI 335

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Procura della Repubblica di Torino hanno siglato una convenzione per la gestione telematica delle richieste e delle risposte di comunicazione ex art. 335 c.p.p.

1)Cosa serve per accedere al servizio?
- Indirizzo di PEC comunicato all’Ordine, Ai sensi dell'art.16 comma 7 L. 2/2009.
- Possedere una smart card/token con certificato di autenticazione e firma digitale.
- Essere iscritti al PdA (www.pdatorino.it).

2) Chi può accedere al servizio?
Gli avvocati iscritti all’Ordine di Torino.

3) Verso quali Uffici Giudiziari posso inoltrare le richieste di 335?
Esclusivamente verso la Procura della Repubblica di Torino

4) Come funziona il servizio?
Vedere la sezione “Altri servizi” di questo sito.

COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA

1) Dove arrivano, oggi?
Dal 19/11/2011, in forza di quanto disposto dal D.M. n. 44 del 21/2/2011, le comunicazioni telematiche vengono inviate unicamente alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) comunicata dal Professionista all'Ordine di appartenenza ai sensi dell'art. 16 comma 7 L. 2/2009. L'Ordine provvede a trasmettere gli indirizzi al Ministero ai sensi dell'art. 7 c. 2 del sopra citato D.M.

2) Che valore hanno?
Quelle provenienti dagli Uffici Giudiziari attivati con decreto della DGSIA ai sensi dell’art. 136 c.p.c. (nel testo modificato dalla l. 183/2011), sono pienamente sostitutive delle comunicazioni a mezzo telefax e Ufficiale Giudiziario. Inoltre, limitatamente agli Uffici presso i quali trova applicazione l'art. 51 comma 3 D.L. 112/2008, come modificato dalla L. 24/2010, che dispone: “le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico [...], sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario”. Tale norma si applica al Tribunale di Torino a partire dal 2 maggio 2011 in forza del D.M. 19/11/2010, pubblicato in G.U. n. 88 del 16/4/2011.

3) Come posso consultare la mia casella di PEC?
Come una qualunque altra casella di posta elettronica, attraverso una c.d. “webmail” o attraverso un programma per la gestione della posta elettronica (“client”), senza bisogno della smart card. Per ulteriori informazioni si veda la sezione: PEC

4)Le comunicazioni vengono inviate anche alla Casella del Punto di Accesso?
No, non più dal 19 novembre 2011.

5) Dove si trova il provvedimento del Giudice?.
Si trova in allegato al messaggio di PEC, e presenta di solito estensione “.pdf.zip”. Attivando la citata “gestione copie PEC”, è possibile consultarlo direttamente “in chiaro” accedendo al PdA.

6) Dove posso trovare le comunicazioni (o esiti di deposito) risalenti a prima del 18/11/2011?
Le comunicazioni e gli esiti di deposito precedenti al passaggio al “sistema PEC” sono reperibili sulla Casella tramite il tasto “Archivio (comunicaz. e dep. fino al 18/11/2011)”.

7) Mi è arrivato un biglietto di una causa non mia: perché? E cosa devo fare?
Si tratta di un errore ascrivibile ad una errata associazione del codice fiscale dell’Avvocato al fascicolo. Occorre segnalare l'anomalia direttamente alla sezione dalla quale il biglietto proviene, in quanto il Punto di Accesso non ha controllo sul contenuto dei biglietti stessi; per le segnalazioni riguardanti Torino e Sezioni Distaccate è possibile utilizzare l'apposito tasto nella pagina “PolisWeb” del PdA.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

1) E' possibile evitare di andare tutte le volte sul sito della PEC per consultarla?
Certo, è possibile: è sufficiente configurare l'account di PEC per la consultazione attraverso un cosiddetto “client” di posta elettronica direttamtne sul pc sullo smartphone o sul tablet, secondo le istruzioni presenti nella sezione PEC in questo sito

2) Ora che ho l'indirizzo di PEC, utilizzo soltanto quello per inviare qualunque tipo di email. E' corretto?
No, si tratta di una prassi non corretta: occorre evitare di utilizzare la PEC per inviare comunicazioni che non necessitano di certificazione di invio e ricezione (e tanto più fra Avvocati), anche perché un messaggio di PEC contiene informazioni aggiuntive (intestazioni e allegati) che complicano inutilmente la lettura da parte del destinatario; inoltre, l'invio di un'email certificata ad un indirizzo email ordinario non realizza il “pieno valore” della PEC, in quanto la ricevuta di consegna non viene prodotta.

TORINO FACILE (CertificaTO)

1) Che cos'è?
Si tratta di un servizio che consente agli iscritti al Punto di Accesso di stampare i certificati anagrafici dei cittadini, residenti in Torino, senza recarsi presso gli sportelli comunali, e senza dover corrispondere i diritti di segreteria. E' il risultato del protocollo d'intesa firmato il 21 settembre 2010 fra la Città di Torino e l'Ordine degli Avvocati.

2) Come vi si accede?
Attraverso il pulsante “Torino Facile” presente all'interno del PdA: occorre cliccare sull'immagine oppure sul tasto “Accedi al servizio”.

3) Quando ricerco un soggetto compare l'errore "Non e' possibile recuperare i dati anagrafici dell'utente richiedente in quanto non risulta presente nel registro anagrafico della Città di Torino". Cosa vuol dire?
Il CSI comunica che il servizio non permette di richiedere certificati nel caso in cui il soggetto da certificare sia un "soggetto occasionale", ossia un soggetto che ha avuto dei rapporti estemporanei con il Comune, senza esservi mai stato residente, per eventi di stato civile: nascita, morte, matrimonio. In questo caso infatti il servizio non riesce ad individuare il soggetto nella base dati anagrafica e restituisce l'errore di cui sopra.