DEPOSITO TELEMATICO
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Art. 16-bis
(Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali).
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno
2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria
giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti
processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito
degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di
cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si
intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche
amministrazioni per stare in giudizio personalmente. ((In ogni caso,
i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalita' previste
dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo
comma.)) (11)
((1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di
volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30
giugno 2015, innanzi alle corti di appello e' sempre ammesso il
deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma
1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del
difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalita'
previste dalla normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con
tali modalita'.))
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di
procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica
successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A
decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di
espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente
alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime
modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518,
sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di
procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la
conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti
dal comma 9-bis ((e dall'articolo 16-decies)). (11)
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si
applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da
parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del
commissario liquidatore e del commissario straordinario. (11)
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al
tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di
procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei
provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente
del tribunale puo' autorizzare il deposito di cui al periodo
precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici
del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una
indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione
di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto
d'ingiunzione.
5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata
la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare i
tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili
iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche
categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per
l'obbligatorieta' del deposito telematico.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di
cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con
i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalita' dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal
presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello
Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli
avvocati interessati.
7. Il deposito con modalita' telematiche si ha per avvenuto al
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero
della giustizia.Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la
ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di
scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155,
quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il
messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione
massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i
sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il
deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli
invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito
e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di
scadenza.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice
puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti
di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di
singoli atti e documenti per ragioni specifiche. ((Fatto salvo quanto
previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura
regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure
organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti
depositati con modalita' telematiche nonche' per la riproduzione su
supporto analogico degli atti depositati con le predette modalita',
nonche' per la gestione e la conservazione delle predette copie
cartacee. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le misure
organizzative per la gestione e la conservazione degli atti
depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonche' ai
sensi del periodo precedente.))
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti
processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici ((o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche)) dei
procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere
((di attestazione di conformita' all'originale)). Il difensore, ((il
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio personalmente,)) il consulente tecnico, il professionista
delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre
con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche
degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed
attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti
contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed
informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico
e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma,
equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento
informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che
assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema
di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza
di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano agli atti processuali che
contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di
somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di
appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte
dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso
modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte
dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a depositare
gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale
forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il
Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'
dei servizi di comunicazione, puo' individuare le corti di appello
nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima
del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di
procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta'
del deposito telematico.
9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita
un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto.
Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei
beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il
liquidatore al curatore. (13)
9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di
concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione
della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto
regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e
lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma,
del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si
applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore.
(13)
9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di
distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo
591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto
riepilogativo finale delle attivita' svolte. (13)
9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per
le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto
per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con
modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite
specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. ((I rapporti
riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati
identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti
riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo
169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto
riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi
dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni
pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.))
(13)
((9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice
depositati con modalita' telematiche sono redatti in maniera
sintetica.))
COSA MI OCCORRE PER DEPOSITARE TELEMATICAMENTE?
PROCEDURA DI DEPOSITO
- Mediante apposito programma informatico denominato redattore, redigo la busta telematica contenente l'atto principale, gli eventuali allegati e le informazioni sul procedimento
- Il redattore crea una busta informatica contente l’atto principale, gli eventuali allegati, i dati delle parti ecc.
- Il redattore (o io manualmente se ho scelto questa opzione) invierà la busta informatica dalla propria casella PEC alla casella PEC del Tribunale destinatario.
- Inviata la busta informatica, sulla mia casella PEC riceverò 4 mail:
- La ricevuta di accettazione
- La ricevuta di consegna che attesta il depositato presso il Tribunale destinatario
- L’esito dei controlli automatici dei sistemi informatici ministeriali
- L’accettazione della cancelleria
Elenco dei redattori gratuiti pubblicato dal Ministero
Altre informazioni reperibili nella sezione
FAQ del sito.